L’articolo 64 fa parte del Titolo II (Luoghi di lavoro) e riguarda l’obbligo, da parte del Datore di Lavoro, di assicurare che le vie di circolazione, che conducono ad uscite o ad uscite di sicurezza, siano sgombre da materiali, accessibili ed utilizzabili in qualsiasi evenienza.
L’effetto della mancata attuazione di questa direttiva è la diretta responsabilità del Datore di Lavoro nel caso di un eventuale infortunio dei lavoratori.
A ricordare l’importanza di questa norma è giunta una recente sentenza della Corte di Cassazione che condanna il Datore di Lavoro al pagamento delle spese processuali ed al rimborso dei danni in favore del lavoratore sottolineando, nelle motivazioni, lo scopo della disposizione cioè la possibilità di assicurare una libera circolazione, non tanto in situazioni di normalità ma di emergenza e pericolo.